Comune di Pedemonte

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Statuto del Comune di Pedemonte

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 7 giugno 1996, n. 13.

Titolo I
Principi generali e programmatici

Art. 1 - Comune di Pedemonte

  1. Il Comune di Pedemonte è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.
  2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

  1. Il Comune è costituito dalla popolazione residente nel territorio amministrativo confinante con quelli dei Comuni di: Valdastico, Lastebasse, Lavarone e Luserna.
  2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 1953.
  3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 3 - Finalità

  1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità.
  2. Il Comune promuove, valorizza ed interviene a sostegno delle libere forme associative dei cittadini.
  3. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri Enti Pubblici, in particolare i Comuni contermini, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana, delegando eventualmente alla stessa la gestione di funzioni o servizi di valenza ultracomunale.

Art. 4 - Tutela della salute e servizi sociali

  1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie, alla tutela della salubrità’ e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della vita fin dal concepimento, alla tutela della maternità’ e della prima infanzia.
  2. Opera per l’attuazione di un sistema di servizi sociali con specifica attenzione verso gli anziani, i minori, gli inabili e gli invalidi.

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

  1. Il Comune assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del territorio come uno dei tratti fondamentali della propria azione amministrativa attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
  2. Tutela il patrimonio naturale storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività’.

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

  1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
  2. Il Comune valorizza la toponomastica originaria, secondo la tradizione scritta e orale.
  3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

Art. 7 - Assetto ed utilizzo del territorio

  1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

Art. 8 - Sviluppo economico

  1. Il Comune coordina, secondo i principi fissati dalle vigenti normative, le attività’ economiche e commerciali, al fine di garantire migliori e più` produttivi servizi ai consumatori.

Art. 9 - Relazioni europee

  1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della “Carta Europea della autonomia locale” e favorisce i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali.

Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, il Comune si avvale degli apporti espressi dalle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Art. 11 - Informazioni e partecipazione

  1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’ente.
  2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.

Art. 12 - Servizi pubblici

  1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici può avvalersi dei seguenti istituti:
    1. la partecipazione a consorzi;
    2. la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio, con particolare riferimento alla Comunità Montana;
    3. la concessione a terzi.

Titolo II
Organi elettivi

Art. 13 - Organi elettivi del Comune

  1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

Art. 14 - Il Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo generale sulle scelte fondamentali dell'Ente e di controllo politico- amministrativo del Comune.
  2. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del Comune.
  3. Eccezionalmente o per giustificati motivi il Consiglio si può riunire in altra sede della quale sarà data adeguata pubblicazione, prescegliendola comunque nell'ambito del territorio comunale.

Art. 15 - Elezione, composizione e durata in carica

  1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
  2. Il Consiglio dura comunque in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16 - Presidente - Convocazioni

  1. Il Sindaco presiede e convoca il Consiglio Comunale fissando il giorno e l’ora della seduta che saranno notificati ai Consiglieri almeno 3 giorni prima per le sedute straordinarie ed almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie.
  2. In caso di urgente necessità il Consiglio Comunale potrà essere convocato con inviti da notificarsi almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la seduta; il medesimo termine dovrà rispettarsi allorché si ravvisi l’opportunità di procedere all’integrazione dei punti già all’ordine del giorno.

Art. 17 - Consiglieri Comunali

  1. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla decisione del Consiglio.
  2. Possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
  3. I Consiglieri Comunali devono eleggere domicilio nel Comune al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette.
  4. Ogni Consigliere Comunale, nel ruolo di controllo dell’attività amministrativa che gli deriva dal mandato ricevuto, ha di ritto di assumere, direttamente dagli uffici, tutte le notizie ed i documenti ritenuti utili; nel regolamento sono precisate le modalità di esercizio di tali potestà.
  5. Sono disciplinate dal Regolamento le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica.

Art. 18 - Commissioni consiliari permanenti

  1. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni, le loro funzioni, le competenze per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità.
  2. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti, a rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari. Tali commissioni possono avvalersi di consulenti esterni qualora necessario.
  3. Per la elezione dei componenti delle commissioni, sarà utilizzato il sistema del voto limitato ad una preferenza.
  4. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli Enti del Comune, notizie, informazioni, dati ed atti, anche ai fini della vigilanza sull’attuazione delle delibere consiliari e sulla gestione del bilancio e del patrimonio. I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto d’ufficio.
  5. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché del Segretario e dei titolari degli uffici comunali.
  6. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
  7. Alle commissioni consiliari permanenti non sono attribuiti poteri deliberativi.

Art. 19 - Altre Commissioni

  1. Altre commissioni con funzioni consultive e di studio potranno essere istituite con formale deliberazione del Consiglio comunale.
  2. Commissioni speciali potranno essere costituite, su proposta di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull’attività amministrativa del Comune.
  3. Le deliberazioni consiliari stabiliscono la composizione delle commissioni, i poteri di cui sono munite, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 20 - Gruppi consiliari

  1. I Gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre consiglieri. Qualora uno o più consiglieri non si riconoscano nei gruppi consiliari costituiti formeranno un unico gruppo mi sto.
  2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione del le loro funzioni, idonee strutture.
  3. Ogni gruppo consiliare nominerà un proprio capogruppo.

Art. 21 - Ordine del giorno delle sedute

  1. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’Albo pretorio insieme all’ordine del giorno ed in altri luoghi del territorio comunale al fine di darne massima pubblicità.
  2. L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
  3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.

Art. 22 - Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
  2. Il Regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta ed i limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 23 - Voto palese e segreto

  1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione del le deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
  2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 24 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute e l’approvazione delle deliberazioni

  1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.
  2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.

Art. 25 - Indirizzi per la nomina dei rappresentanti

  1. Al fine di consentire al Sindaco di procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine assegnatogli dalla legge, il Consiglio comunale formulerà i propri indirizzi entro 25 giorni dalla seduta di convalida degli eletti in occasione di apposita riunione consiliare convocata dal Sindaco.
  2. Gli indirizzi del Consiglio Comunale possono comprendere i criteri di nomina ed i requisiti soggettivi dei nominandi. In difetto di tali indirizzi il Sindaco procederà autonomamente.

Art. 26 - Regolamento interno

  1. Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 27 - Sindaco

  1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed in tale veste esercita funzioni di amministrazione, sovraintendenza e rappresentanza.
  2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
  3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 28 - Poteri di ordinanza

  1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.
  2. Le ordinanze di cui al comma 1. devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio . Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
  3. Il Sindaco emana altresì , nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico , ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
  4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate dal Vice Sindaco.
  5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario.

Art. 29 - Attribuzione di amministrazione

  1. Il Sindaco:
    1. ha la rappresentanza generale dell’Ente;
    2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;
    3. coordina l’attività dei singoli assessori e consiglieri con deleghe specifiche;
    4. può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all’esame della Giunta;
    5. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli in dirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
    6. ha facoltà di delega nei limiti indicati dalla legge;
    7. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, senti ti la Giunta o il Consiglio Comunale;
    8. può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
    9. convoca i comizi per i referendum consultivi;
    10. rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
    11. emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, e spropri, che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune;
    12. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
    13. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta o del Segretario Comunale;
    14. il Sindaco (entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Nomina altresì i responsabili de gli uffici e dei servizi attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della Legge 142/90, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
    15. stipula in rappresentanza dell’ente i contratti, quando il Segretario assuma la figura di ufficiale rogante;
    16. adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che la legge non abbia attribuito al la competenza della Giunta o del Segretario.

Art. 30 - Attribuzioni di vigilanza:

  1. Il Sindaco:
    1. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi in formazioni ed atti anche riservati;
    2. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
    3. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
    4. può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
    5. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti e partecipate al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31 - Attribuzioni di organizzazione

  1. Il Sindaco:
    1. dispone la convocazione del Consiglio Comunale, fissando l’or dine del giorno e lo presiede;
    2. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
    3. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
    4. propone argomenti da trattare, dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
    5. ha potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni a u no o più assessori nei limiti fissati dalla legge.
    6. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 32 - Attribuzioni per i servizi statali

  1. Il Sindaco:
    1. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
    2. sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dalla legge;
    3. sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
    4. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed assume le iniziative conseguenti;
    5. emana, sentita la Giunta comunale, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

Art. 33 - Vicesindaco

  1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento e come tale viene designato nel documento programmatico.

Art. 34 - Mozione di sfiducia

  1. La mozione di sfiducia è regolata dalla legge.
  2. La mozione di sfiducia deve essere presentata nelle mani del Segretario del Comune che ne rilascia fotocopia autenticata con la data e l'ora del ricevimento, informandone contestualmente il Sindaco.
  3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria entro dieci giorni dalla presentazione della mozione, fissando la data per la discussione entro il sedicesimo giorno non festivo dalla sua presentazione. Ai consiglieri comunali viene inviata copia della mozione di sfiducia con gli eventuali allegati ed eventuali giustificazioni del Sindaco.
  4. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori, con atto sottoscritto davanti al Segretario comunale.
  5. La mozione di sfiducia viene posta ai voti dopo il dibattito, che si conclude con le dichiarazioni del Sindaco. La mozione di sfiducia è messa ai voti per appello nominale e si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
  6. Il verbale del Consiglio comunale con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia è tempestivamente trasmesso al Prefetto, a cura del Segretario comunale, per i provvedimenti di sua competenza. Sino alla data di insediamento del commissario prefettizio, le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

Art. 35 - Indirizzi generali di governo

  1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l’Ufficio del Segretario Comunale al meno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.
  2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del provvedimento.
  3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco onde ottenerne l’approvazione.

Art. 36 - Composizione della Giunta

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 assessori effettivi, fra cui un vicesindaco, e da due assessori supplenti nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. Gli assessori supplenti prendono parte alle operazioni della Giunta Comunale ed alle relative votazioni soltanto in mancanza degli assessori effettivi.
  3. Il Sindaco può nominare gli Assessori effettivi e supplenti anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra coloro in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
  4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio procedendo alla contestuale nomina dei sostituti.

Art. 37 - Deliberazioni ed adunanze della Giunta

  1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti pro posti dai singoli assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
  3. Le riunioni non sono pubbliche.
  4. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire, gli stessi dovranno uscire prima dell’assunzioni delle delibere.
  5. La Giunta è validamente costituita con l’intervento di tre componenti incluso il Sindaco.
  6. Le deliberazioni della Giunta sono approvate con il voto favorevole di almeno due dei componenti.
  7. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Qualora alla seduta non abbia partecipato il Sindaco, le deliberazioni sono sottoscritte dal Vice Sindaco.

Art. 38 - Attribuzioni

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o del Segretario, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indi rizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 39 - Incarichi agli assessori

  1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale.
  2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
  3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 40 - Astensione obbligatoria

  1. Il Sindaco e i membri della Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini.
  2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
  3. L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a tutti gli organi collegiali ed al Segretario Comunale. In quest’ultimo caso sarà chiamato a sostituire temporaneamente il Segretario un componente dell’organo collegiale che non potrà essere il Sindaco.

Titolo III
Partecipazione popolare

Capo I
Istituti della partecipazione

Art. 41 - Partecipazione alla gestione

  1. Il Comune favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, in particolare la Parrocchia e la Pro Loco, anche su base di frazione, a tutela di interessi diffusi portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

    A tal fine viene incentivata la partecipazione a detti organismi alla vita amministrativa dell’ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

  2. Il Comune potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 42 - Consultazione

  1. In quelle materie di esclusiva competenza locale, che l’amministrazione ritenga essere di interesse comune, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
  2. Le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
  3. L’organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.
  4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell’organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.
  5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 43 - Diritto di petizione

  1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo 41 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per esporre comuni necessita` e chiedere i relativi provvedimenti.
  2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
  3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 44 - Referendum consultivo

  1. È ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale per la intera comunità. È escluso nei casi previsti dall’art. 45, comma 3, del presente Statuto e, per cinque anni, per le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo. Il Consiglio comunale decide sulla ammissibilità e sulla ricevibilità della richiesta di referendum.
  2. La consultazione potrà riguardare l’intera popolazione del Comune oppure singole frazioni di esso per problemi essenziali ad esse inerenti.
  3. Si fa luogo a referendum consultivo:
    1. qualora sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
    2. qualora vi sia richiesta da parte di 1/6 del corpo elettorale rispettivamente a livello comunale o frazionale.
  4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei sottoscrittori per la sua pubblicizzazione e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
  5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato al voto oltre il 50% degli iscritti nelle liste elettorali ed i voti favorevoli non siano inferiori al 50% dei votanti.
  6. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
  7. Prima dell’indizione del referendum da parte del Sindaco, l’organo competente può accogliere, con provvedimento motivato, l’oggetto del quesito referendario. In questo caso, con lo stesso provvedimento, viene dichiarata la inammissibilità del referendum.

Art. 45 - Azione popolare

  1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
  2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.
  3. Nel caso di azione popolare, il cittadino deve fornire avviso formale all’amministrazione comunale.

Capo II
Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 46 - Diritto di partecipazione al procedimento

  1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai seguenti principi:
    1. l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
    2. l’amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria;
    3. la comunicazione dell’avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati suscettibili di essere sacrificati dal procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;
    4. le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari;
    5. saranno comunque ammesse audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni e comitati. Tali audizioni possono essere provocate dalla amministrazione comunale o richieste da terzi.

Capo III
Diritto di accesso e di informazione

Art. 47 - Pubblicità degli atti

  1. Per atti del Comune, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si intendono gli atti amministrativi finali nonché tutti gli altri atti attinenti alla fase istruttoria.
  2. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende dipendenti sono pubblici.
  3. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
  4. Presso apposito Ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, del Foglio Annunzi Legali della Provincia, dei Regolamenti e delle ordinanze comunali.
  5. La individuazione degli atti riservati sarà effettuata con apposito regolamento previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 48 - Diritto di accesso

  1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è regolato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.
  2. Per documento amministrativo si intende qualunque atto, anche interno ed anche non proveniente dalla amministrazione comunale purché suscettibile di rappresentazione in qualunque forma.
  3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti, e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
  4. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti di cui al comma precedente, previo rimborso della sola spesa viva.
  5. Il diritto di accesso e di copia è consentito a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. È consentito altresì a tutti coloro che dimostrino o prospettino in modo plausibile un legittimo interesse alla conoscenza. Saranno invece esclusi dal diritto di accesso e di copia tutti coloro che sono palesemente estranei alla vicenda amministrativa alla quale chiedono notizie.
  6. Con deliberazione del Consiglio comunale sarà istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all’attività del Comune e degli enti e aziende dipendenti.

Capo IV
Il difensore civico

Art. 49 - Istituzione e nomina

  1. Il Comune può trovare accordo con altri Comuni per la nomina di un’unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i comuni interessati.
  2. Il candidato è designato con voto unanime dall’assemblea dei Sindaci interessati.
  3. Le modalità di elezione saranno stabilite concordemente dai Comuni interessati.
  4. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

Titolo IV
Uffici e personale

Art. 50 - Unità organizzative dell’Amministrazione Comunale

  1. L’Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle relative responsabilità.
  2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.
  3. Il responsabile dell’unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza.
  4. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso, il Sindaco può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
  5. I principi di organizzazione previsti dal presente articolo si applicano alle istituzioni.
  6. La specifica organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.
  7. Spettano ai responsabili di area tutti gli atti aventi valenza interna previsti dal regolamento. L’attribuzione ai responsabili di area di in carichi gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’Ente, viene disciplinata dal regolamento sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 51 - Segretario Comunale

  1. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l’esercita avvalendosi degli uffici, in attuazione delle determinazioni della Giunta Comunale e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
  2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
  3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta Comunale.
  4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 52 - Attribuzioni gestionali

  1. Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
  2. In particolare il Segretario Comunale adotta i seguenti atti:
    1. predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
    2. organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da gli organi elettivi, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
    3. ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta Comunale, fatte salve le competenze dell’Economo;
    4. liquidazione di spese regolarmente ordinate ed impegnate;
    5. presidenze delle commissioni di gara e di con corso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente;
    6. verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l’esecuzione delle deliberazioni;
    7. verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto, attribuendo i trattamenti economici accessori nel rispetto dei contratti collettivi;
    8. sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d’incasso;

Art. 53 - Attribuzioni consultive

  1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta Comunale, a quelle esterne.
  2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.
  3. Esprime e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 54 - Attribuzioni di sovrintendenza Direzione-Coordinamento

  1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
  2. Dispone le missioni, le prestazioni straordinarie dei singoli dipendenti, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
  3. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con osservanza delle norme regolamentari.

Art. 55 - Attribuzioni di legalità e garanzia

  1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, curandone la verbalizzazione.
  2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta Comunale soggette al controllo eventuale.
  3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
  4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, e la mozione di sfiducia proposta contro il Sindaco e la Giunta.
  5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio e l’esecutività dei provvedimenti ed atti dell’Ente.
  6. Procede al rogito dei contratti di interesse comunale.
  7. Svolge attività certificativa.

Art. 56 - Esecuzione delle deliberazioni

  1. L’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità operative.

Art. 57 - Atti di competenza dei responsabili

  1. In relazione agli obiettivi dell’Ente, il Comune si dota di responsabili di area.
  2. I poteri attribuiti dalla legge ai dirigenti spettano, in via generale, al Segretario Comunale e la stipulazione dei contratti anche al Sindaco quando il Segretario Comunale risulti ufficiale rogante.

Art. 58 - Incarichi a tempo determinato

  1. Il Comune, per obiettivi determinati, può stipulare convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Le modalità delle convenzioni saranno determinate in sede regolamentare.

Art. 59 - Conferenza di servizio

  1. La conferenza di servizio è presieduta dal Segretario Comunale ed è costituita dai capi-settore. La conferenza di servizio coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro. La conferenza di servizio definisce le linee di indirizzo per l’attuazione della gestione organizzativa del personale.

Titolo V
Servizi

Art. 60 - Forme di gestione

  1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
  3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali o di società per azioni.
  4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di comuni.
  5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 61 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende ed istituzioni

  1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
  2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del comune e delle sue aziende ed istituzioni.
  3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del comune.
  4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
  5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 62 - Gestione in economia

  1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 63 - Azienda speciale

  1. Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, approva gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
  2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Art. 64 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

  1. L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
  2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
  3. Agli amministratori dell’istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
  4. Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. È nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
  5. Il Consiglio Comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 65 - Partecipazione a società di capitali

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
  2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell’art. 2458 del codice civile.

Art. 66 - Promozione di forme associative

  1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un’azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.
  2. Analoghe forme di collaborazione per la gestione di determinati servizi potranno essere attivate con la Regione, la Comunità Montana, la Parrocchia, altri enti pubblici e privati, le associazioni e i privati cittadini.

Art. 67 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

  1. Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o persona da questi delegata.
  2. Il Sindaco riferisce annualmente al consiglio sull’andamento delle società di capitali.

Art. 68 - Rapporti con la Comunità Montana

  1. Se la natura e l’oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l’esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio potrà essere affidata alla medesima.
  2. L’affidamento avverrà con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà in accordo con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
  3. Il Comune potrà usufruire delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

Titolo VI
Finanze e contabilità

Art. 69 - Il processo di programmazione

  1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
  2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
  3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 70 - Il controllo della gestione

  1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia ed efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione

Art. 71 - Revisore dei Conti

  1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
  2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all’incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
  3. Il revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
    • collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
    • esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
    • attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  4. Il Revisore dei Conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
  5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Titolo VII
Beni comunali

Art. 72 - Beni comunali

  1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
  2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali, beni patrimoniali e beni di demanio civico.

Art. 73 - Beni demaniali

  1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Art. 74 - Beni patrimoniali

  1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune.
  2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico ed essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
  3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 75 - Beni di demanio civico

  1. Fanno parte del patrimonio delle frazioni i demani civici e le proprietà collettive ad esse attribuite, iscritte a loro nome nei Libri Tavolari, ai sensi della Legge generale 25 luglio 1871 B.L.I. n. 95, legge richiamata con modifiche nel nostro ordinamento giuridico del R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

Titolo VIII
Attività regolamentari

Art. 76 - Regolamenti

  1. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di propria iniziativa nonché quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  2. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento adottati dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione, verranno depositati per 8 giorni presso l’ufficio di segreteria dell’Ente e del deposito verrà data informazione con avviso pubblico all’Albo Pretorio, a mezzo manifesti da pubblicarsi nelle bacheche comunali e/o altri luoghi pubblici del territorio comunale ed in ogni altra forma utile onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni, memorie e proposte.
  3. Il regolamento diventerà esecutivo non appena conseguito il favorevole esame di legittimità da parte dell’organo di controllo salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.
  4. I regolamenti comunali in materia d’igiene e sanità proposti dall’U.L.S.S. o su altre materie di iniziativa della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale saranno adottati con le stesse modalità di cui sopra.

Titolo IX
Parte normativa

Art. 77 - Norma transitoria

  1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
  2. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.
  3. Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Art. 78 - Norma finale

  1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Comunale.
  2. Il Sindaco cura l’invio a tutti i consiglieri del le proposte predette e dei relativi allegati 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
  3. Le eventuali modifiche allo Statuto verranno deliberate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
Comune di Pedemonte, Via Longhi, 1, 36040 Pedemonte (VI), tel. 0445 747017, e-mail: pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net - info@comune.pedemonte.vi.it