Regolamento dei contratti

Approvato con deliberazione n. 12 del 29/02/1992

Descrizione

La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari del medesimo, sono deliberate dagli organi collegiali dell'Ente, nel rispetto delle competenze di cui gli artt. 32 e 35 della legge 8.6.1990, n. 142, e tenuto conto del primario fine di assicurare contestualmente l'economicità delle prestazioni, l'efficienza, l'imparzialità e il rispetto dei principi della concorrenzialità e delle pari opportunità tra i concorrenti.

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